Iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 3
3 Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.
Art. 197 n. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)
Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.